Per residenza si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente. Il cambio di residenza riguarda tutti coloro che, provenienti da un altro Comune o dall'estero, trasferiscono la loro residenza nel Comune di Fumane.
Il cambio di residenza riguarda anche un cambio di abitazione all'interno del Comune.
La dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare entro 20 giorni dall'avvenuta variazione.
Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il cosiddetto "cambio di residenza in tempo reale". I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo presentandosi fisicamente allo sportello comunale, ma anche:
- per raccomandata,
- per fax
- per via telematica, con le seguenti modalità:
- inviando la dichiarazione sottoscritta digitalmente;
- inviando la dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- acquisendo la dichiarazione recante la firma autografa mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve sempre essere allegata fotocopia (non autenticata) del documento d'identità del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo.
La decorrenza giuridica del cambio di residenza coincide sempre, come già avviene ora, con la data di presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui il trasferimento di residenza avvenga presso un nucleo familiare già residente, è opportuno che la dichiarazione sia sottoscritta anche da un componente maggiorenne di tale nucleo familiare che consenta l'iscrizione al medesimo indirizzo, o accompagnata da apposita dichiarazione a parte sempre con allegata fotocopia (non autenticata della carta di identità del sottoscrittore).
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, la pratica si considera conclusa positivamente (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti dichiarati nel modulo di richiesta, il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo, portandolo di fatto alla situazione precedente. Sarà, inoltre, presentata denuncia alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Al fine di consentire il corretto accertamento dell'effettiva residenza da parte del Comando di Polizia Municipale, ed evitare il rigetto della richiesta di residenza è necessario inoltre:
- avere già l'abituale dimora nell'abitazione presso cui si richiede la residenza;
- riportare sul campanello d'ingresso cognome e nome;
Dovrà essere, inoltre, comunicato all'Ufficio Tributi l'avvenuto cambio di residenza ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti
L'art. 5 del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito con modificazioni nella L. 25/05/2014, n. 80, stabilisce che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni, i cittadini interessati a presentare la Dichiarazione di residenza/cambio di abitazione, devono allegare alla stessa una Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà, che dimostri il possesso dell'immobile di dimora abituale.